Art. 1238 c.c.
Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La remissione è considerata atto unilaterale, tuttavia la volontà del debitore non è senza effetto perchè, pur non essendo elemento di perfezione del negozio remissorio, può impedire che questo produca le sue conseguenze giuridiche se il debitore dichiara di non volerne profittare (art. 1236). Al pari di ogni dichiarazione recettizia, la remissione si perfeziona con la sua comunicazione alla persona cui è diretta; ma, a provare la liberazione, basta la restituzione del titolo (art. 1237. primo comma) e cioè una consegna a carattere definitivo del documento. Tale volontaria consegna non assume un significato remissorio inconfutabile se ha per oggetto, non già il documento originale del credito, ma la copia esecutiva del titolo redatto in forma pubblica (art. 1237, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 574
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1238 · fonte su Normattiva