Art. 1238 c.c.
Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 1240 — Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.…
Art. 1236 — Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1238 · fonte su Normattiva