Art. 1246 c.c.
Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
- 1)di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
- 2)di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
- 3)di credito dichiarato impignorabile;
- 4)di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
- 5)di divieto stabilito dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva