Art. 1246 c.c.Casi in cui la compensazione non si verifica

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

  • 1)di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
  • 2)di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
  • 3)di credito dichiarato impignorabile;
  • 4)di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
  • 5)di divieto stabilito dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1246 · fonte su Normattiva