Art. 1247 c.c.
Compensazione opposta da terzi garanti
[1]Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
[2]Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva