Art. 1247 c.c.Compensazione opposta da terzi garanti

[1]Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

[2]Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1247 · fonte su Normattiva