L'impossibilità oggettiva di adempimento è prevista come modo di estinzione dell'obbligazione per una più corretta e meno angusta considerazione di quel fenomeno giuridico che il codice del 1865 identificava nel perimento della cosa dovuta (art. 1298, primo e secondo comma). In realtà, con tale identificazione si aveva riguardo alle sole obbligazioni di dare; e la dottrina, per comprendere nella disciplina pure le obbligazioni di fare, aveva dovuto intendere in senso largamente estensivo il concetto di perdita della cosa. L'impossibilità che produce l'estinzione dell'obbligazione è quella stessa che esonera il debitore dalla responsabilità per danni (art. 1256, primo comma, in relazione all'art. 1218): impossibilità che incida sulla prestazione, che derivi da un fatto non imputabile al debitore e che abbia carattere definitivo. È impossibilità estintiva anche lo smarrimento, naturalmente incolpevole, se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata (art. 1257, primo comma). L'impossibilità temporanea, essendo superabile con il decorso del tempo, più propriamente concerne il problema della responsabilità del debitore per ritardo anzichè quello dell'estinzione dell'obbligazione. Concerne quest'ultimo problema solo quando perdura oltre quei limiti, superati i quali può ritenersi che il creditore non abbia interesse alla medesima che il debitore non possa più ritenersi obbligato ad eseguirla (art. 1256, secondo comma). Così, l'impossibilità temporanea estingue l'obbligazione non solo nel caso di termine essenziale, ma, anche indipendentemente dall'essenzialità di un termine, se il ritardo dura tanto da potersi ragionevolmente escludere, secondo le circostanze, la persistenza dell'obbligazione, data l'inutilità ulteriore della prestazione. Si ha impossibilità temporanea pure nel caso di smarrimento, se la cosa è ritrovata in tempo successivo. Il nuovo codice regola l'ipotesi nell'art. 1257, secondo comma, sulla base dei seguenti principii: il ritrovamento impedisce l'estinzione dell'obbligazione se avviene prima che il debitore possa ritenersi liberato; se invece si verifica dopo che l'effetto estintivo si è prodotto, il ritrovamento, com'è naturale, non ha più rilevanza. Produce però l'estinzione dell'obbligazione soltanto l'impossibilità che si ripercuota sulla totalità della prestazione. Se invece l'impossibilità concerne una parte di essa, il debitore è tenuto all'esecuzione per la parte rimasta possibile (art. 1258, primo comma), il che, nel caso di obbligazione avente per oggetto una cosa determinata, si risolve nell'obbligo di consegnare la cosa stessa, anche se deteriorata e nell'obbligo di prestare i residui della cosa perita (art. 1258, secondo comma). Si è evitata un'espressa generalizzazione dell'art. 1299 del codice del 1865 che avrebbe potuto dar luogo a seri inconvenienti, lasciando alla giurisprudenza di applicare secondo le circostanze, all'infuori delle prestazioni di cose determinate, lo stesso principio che sta alla base del predetto art. 1299; si è soltanto ritenuto di dover chiarire che il debitore deve prestare al creditore quanto abbia conseguito a titolo di risarcimento (art. 1259). DELLA CESSIONE DEI CREDITI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 577