Art. 1289 c.c. — Impossibilita' colposa di una delle prestazioni
[1]Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
[2]Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilita' deve rispondere il debitore, il creditore puo' scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva