Art. 1260 c.c.
Cedibilita' dei crediti
[1]Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
[2]Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva