Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Cessione di credito nascente da contratto - Subingresso del cessionario nella clausola compromissoria - Configurabilità - Esclusione - Opponibilità della clausola compromissoria da parte del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.
Il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale è inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre è in facoltà di questo avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, poiché, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.
Cass. civ. n. 163/2026Sez. 1Rv. 676784-01
Riguarda ancheart. 1406 Codice civileart. 808 Codice di procedura civile
Precedenti: 620582-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Credito restitutorio nascente da contratto nullo - Cedibilità - Fondamento - Contestazione in ordine all’invalidità del contratto - Irrilevanza - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere. 71 <!-- pag. 72 --> Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
Cass. civ. n. 29691/2025Sez. 3Rv. 676816-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 669144-01, 673485-01
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE Cessionario del credito risarcitorio - Azione ex art. 149 c.ass. - Legittimazione attiva - Sussistenza.
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 29113/2025Sez. 3Rv. 676883-01
Riguarda ancheart. 1263 Codice civileart. 1264 Codice civileart. 144 Codice delle assicurazioni private.art. 149 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 655087-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione del credito - Oggetto - Azioni relative al contratto presupposto o crediti derivanti da diverso titolo - Esclusione - Fattispecie.
In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l'ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore).
Cass. civ. n. 28393/2025Sez. 3Rv. 676631-01
Riguarda ancheart. 1263 Codice civile
Precedenti: 670660-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - CONTRIBUTI Abrogazione referendaria dell'art. 26, comma 2, st.lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Cessazione del solo obbligo legale - Sussistenza - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Rifiuto ingiustificato del datore - Condotta antisindacale - Sussistenza - Fondamento.
L'abrogazione dell'art. 26, comma 2, st.lav., a seguito del referendum del 1995, non ha determinato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, limitandosi a farne venir meno l'obbligo legale, con la conseguenza che i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere 126 <!-- pag. 127 --> dalla retribuzione i contributi da versare al sindacato stesso, configurandosi, a fronte di un rifiuto ingiustificato, un inadempimento rilevante sul piano civilistico e suscettibile di integrare anche una condotta antisindacale, siccome posto in essere in violazione sia del diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire sia del diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.
Cass. civ. n. 27722/2025Sez. LRv. 676775-01
Riguarda ancheart. 26 Statuto dei lavoratoriart. 28 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 623362-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Pagamento effettuato dal debitore debitore ceduto nei confronti del cedente - Efficacia liberatoria - Esclusione - Presupposti - Consapevolezza dell'avvenuta cessione - Comunicazione verbale - Idoneità - Condizioni.
In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.
Cass. civ. n. 25317/2025Sez. 3Rv. 676284-01
Riguarda ancheart. 1264 Codice civileart. 1189 Codice civile
Precedenti: 652988-01, 661432-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Ricognizione di debito effettuata dal debitore ceduto in favore del cessionario - Equiparabilità all'accettazione della cessione - Condizioni - Contestazione del rapporto obbligatorio fondamentale - Conseguenze - Prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto - Necessità. 68 <!-- pag. 69 --> · OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.
La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.
Cass. civ. n. 25318/2025Sez. 3Rv. 676285-01
Riguarda ancheart. 1988 Codice civileart. 1264 Codice civileart. 1334 Codice civileart. 1335 Codice civile
Precedenti: 642768-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di credito eventuale e futuro - Venuta ad esistenza - Onere della prova - A carico del cessionario - Fondamento.
Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.
Cass. civ. n. 25324/2025Sez. 3Rv. 676286-01
Riguarda ancheart. 1265 Codice civileart. 1376 Codice civileart. 1472 Codice civile
Precedenti: 669144-01, 652257-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Factoring - Eccezioni relative all'esistenza e alla validità del negozio - Opponibilità al cessionario da parte del debitore ceduto - Eccezioni relative all'esatto adempimento o a fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Fattispecie.
La cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor 69 <!-- pag. 70 --> solo se anteriori alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita tale notizia, quest'ultimo non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria l'eccezione di mancato adempimento, da parte del creditore cedente, dell'obbligo, contenuto nel contratto di appalto, di stipulare, a collaudo effettuato ed entro un termine determinato, una polizza, non configurando un fatto estintivo o modificativo del credito ceduto ma determinandone solamente la sua inesigibilità ex contractu).
Cass. civ. n. 25328/2025Sez. 3Rv. 676345-01
Riguarda ancheart. 1264 Codice civile
Precedenti: 641896-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - Cessione del credito - Impugnazione del cessionario - Omessa evocazione in giudizio del cedente - Validità della sentenza - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
In caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società).
Cass. civ. n. 21351/2025Sez. 3Rv. 675884-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 670015-01, 645106-01, 649280-01, 616680-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Novità della domanda ex art. 345 c.p.c. - Presupposti - Mutamento della domanda con riguardo al petitum - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come emendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca).
Cass. civ. n. 19750/2025Sez. URv. 675633-01
Riguarda ancheart. 171 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civileart. 1846 Codice civile
Precedenti: 605818-01, 658987-01, 635536-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO 187 <!-- pag. 188 --> OGGETTIVO Esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto - Cessione di un credito per estinguere un debito scaduto - Inclusione - Fondamento.
La cessione di un credito per estinguere un debito scaduto, non costituendo modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, non è soggetta a revocatoria ordinaria in forza del disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., secondo cui non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo.
Cass. civ. n. 18516/2025Sez. 3Rv. 675353-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civile
Precedenti: 656555-01, 669581-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti.
Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.
Cass. civ. n. 15589/2025Sez. 3Rv. 675393-02
Riguarda ancheart. 1264 Codice civileart. 2704 Codice civileart. 214 Codice di procedura civile
Precedenti: 441284-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE Art. 2914 c.c. - Cessione di contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.
Cass. civ. n. 14682/2025Sez. 3Rv. 674986-01
Riguarda ancheart. 2914 Codice civileart. 1406 Codice civile
Precedenti: 670660-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE In genere.
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".
Cass. civ. n. 10541/2025Sez. 3Rv. 674615-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 2902 Codice civileart. 1263 Codice civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 665260-03
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Cessione del credito - Contratto autonomo di garanzia - Contestazione da parte del garante dell’intervenuta cessione - Proponibilità dell’eccezione - Esclusione - Fondamento. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.
Nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante.
Cass. civ. n. 9650/2025Sez. 3Rv. 674629-01
Riguarda ancheart. 1936 Codice civileart. 1945 Codice civile
Precedenti: 665000-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Ipoteca - Iscrizione prima del pignoramento - Vicenda traslativa (o surrogatoria) del credito anteriore al pignoramento - Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia - Annotazione - Necessità.
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, 85 <!-- pag. 86 --> l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 1027/2025Sez. 3Rv. 673654-01
Riguarda ancheart. 2843 Codice civileart. 1263 Codice civileart. 2916 Codice civileart. 596 Codice di procedura civile
Precedenti: 670547-01, 660605-01, 673203-03
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).