Art. 1262 c.c.
Documenti probatori del credito
[1]Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
[2]Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva