Art. 1262 c.c.Documenti probatori del credito

[1]Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

[2]Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1262 · fonte su Normattiva