La cessione obbliga il cedente a consegnare al cessionario i titoli probatori del credito o, se è stata ceduta una parte di esso, copia autentica dei titoli medesimi (art. 1262); questa consegna, già considerata dal codice civile del 1865 come trasferimento del possesso del credito (art. 1538, secondo comma), è in realtà un atto di esecuzione della cessione, che pone il cessionario in condizione di far valere i diritti cedutigli. Il suggestivo avvicinamento che il suddetto art. 1538, secondo comma, consentiva di fare con l'art. 1242 dello stesso codice abrogato, non viene respinto dal nuovo codice civile; e infatti si è voluto soltanto eliminare dall'art. 1262, come si è fatto nell'art. 1189 (n. 563), una formula suscettibile di rappresentare l'indice di una inammissibile estensione ai diritti di credito del concetto di possesso, proprio dei diritti reali. Il cessionario non ha diritto, senza il consenso del costituente, di ottenere il possesso del pegno custodito dal cedente (art. 1263, secondo comma). Il potere di disporre del credito non comprende anche quello di disporre dell'interesse alla diligente custodia della cosa consegnata in garanzia, potere che è esclusivamente di colui che ha dato il pegno. Si può soggiungere, come fu sopra osservato (n. 567) a proposito degli effetti sul pegno della surrogazione per pagamento (art. 1294, secondo comma), che il divieto fatto al cedente di trasferire al cessionario la custodia della cosa data in pegno è giustificato praticamente dalla possibilità che il cessionario non desti nel datore della cosa la medesima fiducia riposta nel cedente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 581
La formula dell'art. 1542 cod. civ. del 1865 circa la garanzia del nomen verum è stata chiarita e integrata. Il cedente è tenuto per legge a tale garanzia, ma le parti possono convenire che essa non sia dovuta; non possono mai escluderla tuttavia per quanto riguarda il fatto proprio del cedente (art. 1266, primo comma). La cessione può essere fatta a titolo gratuito: per tale ipotesi la garanzia deve intendersi disciplinata dalle regole concernenti l'obbligo di garanzia del donante (art. 797), a cui l'art. 1266, secondo comma, espressamente rinvia. La garanzia del nomen bonum rimane, come nel sistema del codice civile del 1865, esclusivamente convenzionale (articolo 1267. primo comma). Essa però non ha per oggetto una responsabilità limitata all'importo del prezzo della cessione, come prescriveva l'art. 1543 cod. civ. del 1865, ma comprende anche gli interessi, le spese della cessione, quelle relative all'escussione del debitore e il risarcimento del danno. In tal modo si è dato alla garanzia del nomen bonum un utile contenuto pratico; sarebbe stata evidente la sua irrisorietà quando avesse dovuto lasciare a carico del cessionario ogni legittimo pagamento che, in aggiunta al prezzo, fosse stato eseguito per la cessione e per l'escussione del debitore ceduto, e quando i danni dell'insolvibilità del debitore avessero dovuto rimanere a carico del cessionario. Il contenuto legale di questa garanzia, per l'art. 1267, primo comma, può essere ridotto, ma non aumentato. Non appagava il limite di tempo stabilito nell'art. 1544 del codice del 1865 per la garanzia in discorso. Questa (tranne che per la rendita vitalizia) durava un anno se le parti non avevano stabilito un termine più lungo; ora è chiaro che tale limitazione (fissata in una norma di significato non perspicuo) si risolveva a svantaggio del debitore ceduto, al quale il cessionario non avrebbe potuto usare tolleranze legittime, nemmeno quando esse non avrebbero prevedibilmente aggravata la posizione giuridica del cedente. La limitazione stessa intendeva evitare che la garanzia durasse indefinitamente, e quindi attenuasse la diligenza del cessionario nel richiedere il pagamento del debito e nell'agire per la sua riscossione; ora, per ovviare a tale inconveniente, bastava prevedere la decadenza del cessionario dalla garanzia, per il caso in cui egli fosse negligente nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore. A tali direttive si informa l'art. 1267, secondo comma, il quale perciò ha abolito ogni limite di durata alla garanzia della solvibilità del debitore, sostituendovi la decadenza a cui si è accennato. DELLA DELEGAZIONE, DELL'ACCOLLO E DELL'ESPROMISSIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 582
L'intervento di un nuovo debitore nel rapporto obbligatorio, che può portare al risultato pratico di liberare il debitore originario o di aumentare il numero dei debitori, aveva avuto nel codice del 1865 una disciplina solo a proposito della novazione soggettiva. Il codice del 1865 era partito sostanzialmente dal presupposto che la liberazione del debitore originario mediante la sostituzione di un nuovo debitore importasse estinzione del rapporto obbligatorio preesistente e creazione di un nuovo rapporto; e aveva considerato che tale effetto giuridico si poteva raggiungere mediante due forme negoziali, di cui una si esauriva con l'intervento del nuovo debitore e del creditore (espromissione: art. 1270) e l'altra presupponeva la partecipazione anche del debitore originario (delegazione). Incidentalmente poi il codice abrogato si occupava della delegazione cumulativa (art. 1271) e della delegazione o indicazione di pagamento (art. 1273). Questa disciplina legislativa era stata oggetto di molte critiche, se pure non tutte giustificate, fondate in particolare sul rilievo che l'istituto della delegazione, considerato sotto il ristretto profilo della novazione, e cioè di uno solo dei vari risultati pratici che la delegazione permetteva di raggiungere, finiva col perdere, sia pure apparentemente, la sua autonomia concettuale, restando così insoddisfatta l'esigenza di una sua autonoma disciplina. Si discuteva inoltre se in ogni caso la liberazione del debitore originario importasse novazione, ossia sostituzione di un rapporto ad un altro, ovvero potesse anche avere il significato di una pura modificazione soggettiva nel rapporto preesistente, che restasse per il resto immutato (c. d. successione nel debito).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 583