Art. 1487 c.c. — Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
[1]I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
[2]Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva