Art. 1487 c.c.Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

[1]I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

[2]Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1487 · fonte su Normattiva