Art. 1269 c.c.Delegazione di pagamento

[1]Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

[2]Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1269 · fonte su Normattiva