Art. 1269 c.c. — Delegazione di pagamento
[1]Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
[2]Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva