Art. 1276 c.c. — Invalidita' della nuova obbligazione
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva