Art. 1294 c.c.
Solidarieta' tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Solidarieta' tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'impossibilità di eseguire tutte le prestazioni poste in alternativa è ovvio che debba condurre alla liberazione del debitore. Ma il debitore può essere in colpa riguardo ad una di esse. L'effetto di questa colpa era previsto dal codice precedente con riguardo soltanto all'ipotesi in cui la scelta spetta al debitore; il nuovo codice regola anche il caso in cui la scelta spetta al creditore. Quando la concentrazione deve avvenire ad opera del debitore, se l'impossibilità colpisce una delle prestazioni dovute deve esser dato l'equivalente della prestazione divenuta impossibile per ultima (art. 1290, prima parte); in modo che in tal caso si esonera il debitore dalla responsabilità per la colpa nell'impossibilità concernente la prima prestazione, dato che egli poteva eseguire l'una o l'altra a suo arbitrio. Se invece la scelta spetta al creditore, il medesimo principio non può essere applicato, perchè il creditore soltanto è arbitro della convenienza di esigere l'una o l'altra delle prestazioni dedotte; perciò si stabilisce che questo diritto di scelta si trasferisce sull'obbligazione del debitore di prestare l'equivalente delle cose perite, e il creditore può pretendere quindi, a suo arbitrio, il valore di una qualsiasi delle prestazioni che avrebbe potuto ottenere. Se diviene impossibile una sola delle due prestazioni, si produce l'estinzione dell'obbligazione esclusivamente nei seguenti casi: quando vi è colpa del creditore e la scelta spettava al debitore, se questi non preferisce eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni (art. 1289, primo comma); quando e in colpa il creditore e la scelta spettava a lui, se egli non preferisce esigere l'altra prestazione e risarcire il danno (art. 1289, secondo comma). In altri casi invece l'impossibilità di eseguire una delle due prestazioni dedotte in obbligazione semplifica l'obbligazione stessa: così quando v'è una impossibilità giuridica (una delle due prestazioni non può formare oggetto di obbligazione: art. 1288) e, per l'ipotesi di impossibilità materiale, se questa impossibilità non è imputabile ad alcuna delle parti (art. 1288), o, quand'anche fosse imputabile al debitore, se la scelta spetta al debitore stesso (art. 1289, primo comma). Si è considerato infine il caso in cui la scelta spetta al creditore, e dell'impossibilità concernente una delle due prestazioni debba rispondere il debitore; per questa ipotesi il secondo comma dell'art. 1289 dà al creditore il diritto di domandare l'altra prestazione o di esigere Il risarcimento del danno. Delle obbligazioni solidali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 596
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1294 · fonte su Normattiva
Alla frammentaria trattazione che delle obbligazioni solidali faceva il codice del 1865, quello nuovo sostituisce una formulazione di principii organica e più completa. Sostanzialmente è rimasta ripudiata la regola per cui ciascuno dei condebitori o dei concreditori deve considerarsi rappresentante degli altri; e, nella disciplina degli effetti, sugli altri obbligati o sui concreditori, dell'atto compiuto da uno di essi, il nuovo codice è partito dal principio per cui gli atti compiuti e i fatti verificatisi in confronto di un condebitore o di un creditore solidale non devono pregiudicare gli altri debitori o gli altri creditori in solido. In tal modo riceve conferma il principio della pluralità dei vincoli, che il codice del 1865 aveva disapplicato peraltro solo in alcuni casi (art. 2130). La pluralità dei vincoli non esclude una comunione di interessi tra i coobbligati. Perciò non vi contrasta la presunzione iuris tantum di solidarietà tra condebitori posta nell'art. 1294 in estensione dell'art. 40, primo e secondo comma, cod. comm. Questa regola ha potuto prevalere su quella contraria dell'art. 1188, primo comma, cod. civ. del 1865 perchè si è manifestata più congrua alla realtà della vita: assai di frequente, là dove più debitori sono obbligati per un solo debito, essi sono legati intimamente da una comunione di interessi. Nel diritto romano, la regola della parziarietà sembra abbia guadagnato terreno col progressivo accentuarsi del movimento di favore per il debitore; pertanto non poteva mantenersi in un sistema come il fascista, che tende ad abbandonare ogni sentimentale pietismo verso chi assume un'obbligazione. Del resto, la presunzione di solidarietà non è stata portata ad estreme conseguenze; e si è anzi esclusa quando la comunione di interessi tra più debitori non si sarebbe potuta legittimamente supporre come normale. Così si è mantenuta salva la parziarietà del debito degli eredi (art. 1295); così si è raffigurata come sussidiaria l'obbligazione del delegante nella delegazione cumulativa (art. 1268, secondo comma) e del cedente nella cessione del contratto (art. 1408, secondo comma). Altra particolarità della disciplina posta dal nuovo codice per le obbligazioni solidali è una più ampia considerazione fatta alla solidarietà attiva. Essa continua ad avere minore importanza rispetto alla solidarietà passiva; ma lo stesso libro delle obbligazioni registra casi che vanno ricondotti al concetto di una solidarietà attiva legale (articoli 1840, primo comma, e 1854).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 597