Art. 1294 c.c.
Solidarieta' tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Solidarieta' tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 382 — Solidarieta' e iscrizione a ruolo
1. Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori …
Art. 1313
(Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta'). Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1294 · fonte su Normattiva