Art. 1297 c.c.
Eccezioni personali
[1]Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
[2]A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva