Art. 1298 c.c.
Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
[1]Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
[2]Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva