Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte processuale composta da più soggetti, alcuni dei quali ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della stessa - Divisibilità dell'obbligazione nei rapporti esterni - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - IN GENERE In genere.
In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.
Cass. civ. n. 32204/2025Sez. 3Rv. 677212-01
Riguarda ancheart. 1296 Codice civileart. 91 Codice di procedura civileart. 133 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 620740-01, 645154-01
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Condanna solidale della struttura sanitaria e del medico - Azione di regresso della prima nei confronti del secondo - Giurisdizione del g.o. - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.
Cass. civ. n. 27404/2025Sez. URv. 676193-01
Riguarda ancheart. 1292 Codice civileart. 1299 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 7 Responsabilità sanitariaart. 9 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 662914-01, 655790-01, 671738-01, 634036-01
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Azione giudiziaria del creditore nei confronti di più coobbligati in solido - Domanda di regresso anticipata - Pronuncia condizionata all'adempimento nei confronti del creditore principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice dinanzi al quale siano state proposte una domanda di condanna del creditore nei confronti di un obbligato solidale e una domanda di regresso, anticipatamente proposta da quest'ultimo nei confronti di altro coobbligato, ben può emettere due distinte pronunce, l'una subordinata all'altra - nel senso che quella in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'avvenuto adempimento nei confronti del creditore -, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro e incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configura come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusiva di una pronuncia condizionata, in sede di regresso, la circostanza che il fideiussore non avesse ancora effettuato l'esborso).
Cass. civ. n. 27372/2025Sez. 3Rv. 676599-01
Riguarda ancheart. 1299 Codice civileart. 103 Codice di procedura civile
Precedenti: 664671-01
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio di depurazione acque - Temporanea inattività - Concorso del proprietario- gestore dell'impianto nell'inadempimento del soggetto che ha concluso il contratto relativo al servizio con gli utenti - Azione di regresso di tale soggetto, ove convenuto in giudizio, nei confronti del detto proprietario-gestore - Ammissibilità. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.
Cass. civ. n. 20014/2025Sez. 3Rv. 675448-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1292 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 656899-03, 656891-04
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Domanda di condanna in solido 195 <!-- pag. 196 --> dei corresponsabili di un fatto illecito - Giudicato sull’accertamento della concausazione del danno - Esclusione - Domanda di uno dei convenuti - Necessità - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).
Cass. civ. n. 19484/2025Sez. 3Rv. 675433-01
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 345 Codice di procedura civileart. 1299 Codice civile
Precedenti: 656631-01, 617520-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).