Art. 1308 c.c.
Costituzione in mora
[1]La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
[2]La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva