Art. 1308 c.c.Costituzione in mora

[1]La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.

[2]La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1308 · fonte su Normattiva