Art. 1311 c.c.
Rinunzia alla solidarieta'
[1]Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
[2]Rinunzia alla solidarieta':
- 1)il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
- 2)il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva