Art. 1315 c.c. — Limiti alla divisibilita' tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione non puo' essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che e' stato incaricato di eseguire la prestazione o che e' in possesso della cosa dovuta, se questa e' certa e determinata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva