Art. 1322 c.c.
Autonomia contrattuale
[1]Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
[2]Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva