Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizionale in assenza di diversa previsione nel pactum fiduciae - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario all'esito della richiesta - Sussistenza - Fondamento. · PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempiuta; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.
Cass. civ. n. 1763/2026Sez. 2Rv. 676956-01
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 666164-01
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Mandato finalizzato a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti - Mediazione negoziale atipica o contratto di agenzia - Configurabilità - Esclusione - Natura atipica - Fondamento.
Il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a svolgere l'incarico, conferitogli dall'altra, di promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica, non essendo assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia.
Cass. civ. n. 27036/2025Sez. 2Rv. 676039-01
Riguarda ancheart. 1754 Codice civileart. 1756 Codice civileart. 1742 Codice civile
Precedenti: 645138-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Accordi prematrimoniali in vista del divorzio - Validità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
E'valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).
Cass. civ. n. 20415/2025Sez. 1Rv. 675920-01
Riguarda ancheart. 160 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 191 Codice civile
Precedenti: 624636-01, 661270-01, 665297-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Poteri dell'assemblea condominiale d'invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio, i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune).
Cass. civ. n. 20544/2025Sez. 2Rv. 675755-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civileart. 1120 Codice civileart. 1135 Codice civileart. 1138 Codice civile
Precedenti: 601417-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Contratti collegati - Distinzione dai contratti complessi - Nesso teleologico funzionale - Rilevanza in punto di disciplina delle vicende relative alla permanenza del vincolo. · NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI In genere.
I contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "simul stabunt, simul cadent").
Cass. civ. n. 18006/2025Sez. 3Rv. 675855-01
Riguarda ancheart. 1420 Codice civileart. 1446 Codice civileart. 1459 Codice civileart. 1466 Codice civile
Precedenti: 672663-01, 625719-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.N. - Contratto con effetti retroattivi - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie 22 <!-- pag. 23 --> interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli.
Cass. civ. n. 16221/2025Sez. 1Rv. 675214-01
Riguarda ancheart. 8 d.lgs. 502/1992art. 16 r.d. 2440/1923art. 17 r.d. 2440/1923art. 32 legge 449/1997art. 39 d.lgs. 446/1997
Precedenti: 674043-01, 672408-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Estensione della garanzia al rischio pregresso - Mancata previsione di una sunset clause - Nullità per difetto di causa concreta - Esclusione.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.
Cass. civ. n. 15447/2025Sez. 3Rv. 675340-01
Riguarda ancheart. 1419 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 11 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 670385-01
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” - Rilevanza decisiva - Esclusione - Interpretazione nell’ambito dell’intero testo contrattuale - Necessità - Fattispecie.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).
Cass. civ. n. 14945/2025Sez. 1Rv. 675208-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1945 Codice civile
Precedenti: 652828-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società - Patti parasociali - Opzioni put e call - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Cass. civ. n. 14016/2025Sez. 1Rv. 674573-01
Riguarda ancheart. 2341 Codice civileart. 1331 Codice civileart. 1343 Codice civileart. 1418 Codice civile
Precedenti: 662722-01, 672775-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie. · COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO In genere.
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei 211 <!-- pag. 212 --> giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Cass. civ. n. 11887/2025Sez. 3Rv. 674694-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 1917 Codice civileart. 1932 Codice civile
Precedenti: 673070-01, 672578-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
Cass. civ. n. 9861/2025Sez. 3Rv. 674631-01
Riguarda ancheart. 1341 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 2965 Codice civile
Precedenti: 671839-01, 657843-01, 672578-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione - Termine di efficacia della garanzia - Termine di decadenza per far valere la garanzia stessa - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Cass. civ. n. 9673/2025Sez. 3Rv. 674630-01
Riguarda ancheart. 1184 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1957 Codice civile
Precedenti: 666263-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Pagamento del garante - Successivo venir meno della causa del rapporto principale - Diritto di ripetizione del garante nei confronti dell'accipiens - Esclusione - Diritto di rivalsa nei confronti del debitore - Fondamento - Fattispecie.
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 865/2025Sez. 3Rv. 673747-01
Riguarda ancheart. 1936 Codice civileart. 1950 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 649780-01, 672242-02, 611834-01
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta" - Rinvio pattizio alla previsione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - Interpretazione - Riferimento solo al termine 77 <!-- pag. 78 --> indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità.
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 660/2025Sez. 3Rv. 673651-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 1363 Codice civile
Precedenti: 645736-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).