Art. 1326 c.c.
Conclusione del contratto
[1]Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
[2]L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
[3]Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
[4]Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.
[5]Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva