Art. 1326 c.c.Conclusione del contratto

[1]Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

[2]L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

[3]Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

[4]Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.

[5]Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1326 · fonte su Normattiva