Art. 1336 c.c.
Offerta al pubblico
[1]L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
[2]La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva