Art. 1336 c.c.Offerta al pubblico

[1]L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

[2]La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1336 · fonte su Normattiva