Art. 1345 c.c. — Motivo illecito
Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 97 <!-- pag. 98 --> PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1460 Codice civileart. 2087 Codice civileart. 2967 Codice civileart. 2 Contratto a tutele crescenti
Precedenti: 616546-01, 662609-01, 624033-01, 676574-01
TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie. · TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO In genere.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo). 66 <!-- pag. 67 -->
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1965 Codice civileart. 1972 Codice civileart. 1343 Codice civile
Precedenti: 657570-01, 653632-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Rv. 677821-01
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo). 66 <!-- pag. 67 -->
Rv. 677670-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e…
ECLI:IT:COST:2017:26 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 626 — Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed e' il solo che ha determinato il testatore a disporre.…
Art. 788 — Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante alla liberalita'.…
Art. 1344 — Contratto in frode alla legge
Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.…
Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili
E' nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta…
Art. 1972 — Transazione su un titolo nullo
E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche' le parti abbiano trattato della nullita' di questo. Negli altri casi in cui la transazione e' stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa puo' chiedersi solo dalla parte…
Art. 1362 — Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non ostante l'accoglimento di una concezione obiettiva della causa è rimasto negli articoli 1343 e 1344 il riferimento alla illiceità della stessa. È stato detto da qualcuno che causa illecita deve equivalere a causa mancante, in un sistema che eleva a causa del contratto lo scopo ritenuto degno di tutela dall'ordinamento giuridico. Ciò è vero se si ha riguardo al concetto di causa astratta e tipica di un contratto; ma in ogni singolo rapporto deve essere controllata la causa che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la funzione in astratto ritenuta degna dall'ordinamento giuridico possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazione sulla quale il contratto deve operare. Tale controllo può rivelare che lo schema causale tipico non si può realizzare perchè vi ostano le circostanze oggettive peculiari alla ipotesi concreta, le quali, essendo incompatibili con quello schema, rendono illecito ciò che sarebbe astrattamente lecito. Il concetto di causa illecita, per l'art. 1343, ha la stessa estensione che riceveva nell'art. 1119 codice civile del 1865, con precisazione peraltro che contrarietà alla legge significa contrarietà a norme imperative: l'ordine pubblico comprende anche l'ordine corporativo in base all'art. 31, secondo comma, delle preleggi. La legge reputa che vi sia illiceità quando un contratto, anche di per sè lecito, è stato preordinato al fine di eludere l'applicazione di norme imperative (art. 1344). Opera qui l'illiceità dell'intento pratico comune ad entrambe le parti, che in via più generale è preso in considerazione nell'art. 1345. Il presupposto concorde delle parti, di far servire il contratto quale mezzo per la realizzazione di una finalità riprovata dall'ordinamento giuridico, fa divergere lo scopo della tutela accordata al contratto; ma non si può spingere la sanzione fino a colpire anche l'illiceità del motivo che stimolò soltanto una delle parti, senza fare soggiacere la forza obbligatoria del contratto a inespresse determinazioni, capaci di vulnerare la buona fede del contraente che operò per scopi protetti dalla legge.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 614
Si è avuto cura di omettere ogni riferimento alla falsità della causa che, se vuole significare causa simulata, concerne più propriamente il fenomeno della simulazione, mentre, se vuole esprimere il concetto di causa putativa o erronea, sostanzialmente equivarrebbe a mancanza di causa. Il principio affermato dall'art. 1121 del codice abrogato, secondo il quale la causa si presume sino a prova contraria, non è stato riprodotto in questa sede perchè non riguarda il problema della causa del contratto nel senso sopra chiarito, ma ha rilievo solo in relazione alle promesse e alle ricognizioni di debito, che si presentano come avulse dal rapporto fondamentale, e per le quali invece si può legittimamente porre (n. 782) la regola che l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria (art. 1988). Intesa in tal senso, la regola stessa non può avere alcuna funzione nel contratto, che costituisce di per sè il rapporto fondamentale dal quale le singole obbligazioni delle parti derivano. La mancanza di causa è ricordata nell'art. 1418, secondo comma. Da questo risulta riaffermato il divieto di costituire negozi astratti, mediante i quali la dichiarazione di volontà risulta separata dalla causa che le sta a base e la giustifica. Nemmeno la promessa di pagamento o la ricognizione di debito (art. 1988) danno origine, come si ripeterà (n. 782), a negozi sostanzialmente astratti. L'una isola la promessa dal suo corrispettivo, l'altra scinde la dichiarazione di ciascuna parte; ma nell'un caso e nell'altro la dichiarazione non è definitivamente staccata dalla ragione giuridica che l'ha determinata. Ciò è tanto vero che, nello stesso giudizio in cui la controparte fa valere la promessa o la ricognizione, il promittente o il dichiarante sono ammessi a provare l'insussistenza del rapporto fondamentale o il suo venir meno, in modo che il giudice è costretto a ricostruire il complesso del negozio da cui la promessa o la ricognizione venne stralciata (c. d. astrazione processuale). Dell'oggetto del contratto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 615
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1345 · fonte su Normattiva