Art. 1345 c.c.
Motivo illecito
Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Motivo illecito
Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Rv. 677821-01
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo). 66 <!-- pag. 67 -->
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1345 · fonte su Normattiva
Rv. 677670-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e…
ECLI:IT:COST:2017:26 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.