Art. 1350 c.c.
Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita':
- 1)i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
- 2)i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
- 3)i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
- 4)i contratti che costituiscono o modificano le servitu' prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
- 5)gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- 6)i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 7)i contratti di anticresi;
- 8)i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
- 9)i contratti di societa' o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
- 10)gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
- 11)gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
- 12)le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
- 13)gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva