Art. 1350 c.c.Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita':

  • 1)i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
  • 2)i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
  • 3)i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
  • 4)i contratti che costituiscono o modificano le servitu' prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
  • 5)gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
  • 6)i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • 7)i contratti di anticresi;
  • 8)i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
  • 9)i contratti di societa' o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
  • 10)gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
  • 11)gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
  • 12)le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
  • 13)gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1350 · fonte su Normattiva