Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam - Prova della simulazione totale o parziale - Controdichiarazione anteriore o coeva all’atto - Necessità - Data certa ex art. 2704 c.c. - Controdichiarazione perfezionata successivamente alla stipula dell’atto - Effetti - Fattispecie in materia di simulazione soggettiva. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE In genere. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) In genere.
La simulazione totale o parziale di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti nei confronti dei terzi soltanto mediante controdichiarazione, anteriore o coeva all'atto simulato, la cui data deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; in presenza di una controdichiarazione formata successivamente alla stipulazione, si realizza, invece, una modifica del contratto originario, con la conseguenza che la stessa non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'asserita simulazione. (Fattispecie in materia di simulazione soggettiva).
Cass. civ. n. 3260/2026Sez. 2Rv. 677355-01
Riguarda ancheart. 1414 Codice civileart. 1417 Codice civileart. 2704 Codice civile
Precedenti: 655205-01, 504610-01
TRANSAZIONE - FORMA Elementi Essenziali del negozio - Enunciazione delle rispettive tesi contrapposte - Necessità - Esclusione.
Dalla scrittura contenente la transazione che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350, n. 12), c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali, devono risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, mentre non è indispensabile che le parti enuncino anche le rispettive tesi contrapposte.
Cass. civ. n. 33493/2025Sez. 1Rv. 676395-01
Riguarda ancheart. 1965 Codice civile
Precedenti: 639880-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso idoneo ad usucapire - Acquisizione a seguito di atto traslativo di immobile nullo perché privo della forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).
Cass. civ. n. 31573/2025Sez. 2Rv. 676470-01
Riguarda ancheart. 1140 Codice civileart. 1158 Codice civileart. 108 Legge fallimentare
Precedenti: 626606-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE IPAB - Ispirazione religiosa ritraibile dallo statuto - Natura privata ex art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Sussistenza - Controllo pubblico e nomina di alcuni membri del CdA da parte del Consiglio Comunale - Irrilevanza - Conseguenze - Atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati - Necessità della forma scritta - Esclusione. · PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.
Nell'ipotesi di ispirazione religiosa dell'IPAB - desumibile dallo statuto e sussistente se concorrono un'attività istituzionale con finalità religiosa e il collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa - l'ente ha natura privata, anche se è previsto il controllo pubblico e alcuni membri del CdA siano nominati dal Consiglio Comunale, sicché gli atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati non sono soggetti a forma scritta ad substantiam. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la necessità della forma scritta ad substantiam per il valido conferimento di un incarico professionale da parte di un ente il cui statuto affidava alle Suore Figlie della Carità attività di istruzione ed educazione dei bambini, e prevedeva la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del vescovo).
Cass. civ. n. 26432/2025Sez. 2Rv. 676714-01
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 207/2001
Precedenti: 670652-01, 620544-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Lavoro a progetto - Forma scritta "ad substantiam" del contratto - Necessità - Conseguenze - Risoluzione consensuale o novazione del contratto - Forma - Identità.
Il contratto di lavoro a progetto è riconducibile ai negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, ancorché l'indicazione del progetto e del programma di lavoro sia prescritta a 326 <!-- pag. 327 --> fini probatori; ne consegue che alla medesima forma sono soggette anche la risoluzione consensuale o la novazione dello stesso.
Cass. civ. n. 23785/2025Sez. LRv. 676166-01
Riguarda ancheart. 62 d.lgs. 276/2003
Precedenti: 639377-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE Costruzione a distanza inferiore di quella legale - Accordo contrattuale - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Fondamento.
In tema di tema di limitazioni della proprietà, l'accordo contrattuale per l'autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore di quella legale, per essere giuridicamente vincolante tra le parti, deve essere concluso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., poiché l'oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide su diritti di natura immobiliare.
Cass. civ. n. 19693/2025Sez. 3Rv. 675011-01
Riguarda ancheart. 873 Codice civile
Precedenti: 660327-01, 650021-02
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE Contratto - Risoluzione convenzionale - Forma scritta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Il contratto risolutorio, atteso il principio della libertà della forma, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può desumersi anche da fatti univoci successivi alla stipula, contrastanti con la volontà di darvi ulteriore corso; è necessaria, invece, la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere. (Nella specie, la S.C. in relazione a un contratto preliminare di compravendita di immobile, ha escluso che integrasse il necessario requisito della forma la scrittura apposta in calce al contratto contenente la sottoscrizione di uno soltanto dei contraenti, come pure il rilascio della procura irrevocabile, trattandosi, in quest'ultimo caso, di negozio unilaterale recettizio, costituito dalla dichiarazione di volontà del solo rappresentato).
Cass. civ. n. 19323/2025Sez. 2Rv. 676000-01
Riguarda ancheart. 1351 Codice civileart. 1352 Codice civile
PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM" Contratto con la pubblica amministrazione - Prova del pagamento - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 11521/2025Sez. 1Rv. 674569-01
Riguarda ancheart. 2735 Codice civileart. 16 r.d. 2440/1923art. 17 r.d. 2440/1923
Precedenti: 643051-01, 656582-01, 663945-02
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - PERSONALE - STATUTO GIURIDICO ED ECONOMICO Rapporto avvocato e cliente - Accordo sul compenso professionale - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Conseguenze - Mancata contestazione dell’accordo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).
Cass. civ. n. 9733/2025Sez. 2Rv. 674561-01
Riguarda ancheart. 2233 Codice civileart. 1326 Codice civileart. 2 d.l. 223/2006
Precedenti: 666672-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).