Art. 137 c.c. — Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
[1]E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
[2]La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva