Art. 1373 c.c.
Recesso unilaterale
[1]Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
[2]Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta' puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione.
[3]Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita.
[4]E' salvo in ogni caso il patto contrario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva