Nel sistema di limiti alla autonomia della volontà sul quale, come si è detto (n. 603), è costruito il nuovo codice, la regola dell'art. 1123, primo comma, del codice precedente, secondo cui il contratto è legge tra le parti, non può avere perduto il significato di affermare la giuridicità del rapporto convenzionale; per tale sua funzione, e solo per questa, essa è stata riprodotta nell'art. 1372, primo comma, in pieno collegamento con l'art. 1173, di cui applica il principio secondo cui la volontà privata non può creare in modo indipendente effetti giuridici (cfr. anche articoli 1987 e 2004). Questo principio afferma l'immanente e perenne soggezione della volontà individuale al comando della legge. E se ne intende la necessità, in base alla considerazione che il riconoscimento della giuridicità si fonda sulla valutazione dell'utilità generale degli effetti che ne derivano; il compito di fare questa valutazione non può attribuirsi al singolo senza porre in pericolo l'uniformità a cui essa deve ispirarsi, senza cioè far luogo ad una relatività di giudizi che scompone disordinatamente gli scopi della pluralità organizzata. È escluso ogni arbitrio individuale anche nella determinazione dell'estensione soggettiva dei contratti. L'effetto di questi è limitato in via di massima alla sfera di coloro che contraggono (art. 1372, secondo comma), perchè l'autonomia non può legittimare invasioni nell'orbita dei diritti del terzo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 627
Il recesso è una causa di scioglimento del contratto, legittimato da una particolare disposizione di legge o dalla volontà delle parti: il codice regola solo l'esercizio del recesso convenzionale, con norme sulle quali prevale la contraria volontà delle parti (art. 1373, quarto comma). In base a queste norme, il recesso è precluso quando del contratto si è iniziata l'esecuzione (art. 1373, primo comma); se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche durante l'esecuzione del contratto, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione (art. 1373, secondo comma). La disciplina posta nell'art. 1373 è integrata dall'art. 1373 che regola la caparra penitenziale (n. 633). Il recesso contro corrispettivo ha effetto soltanto dopo la prestazione di questo (art. 1373, terzo comma). Non si è voluta dare una disciplina più dettagliata dell'istituto, perchè esso appare con particolarità proprie in ogni contratto nel quale può ammettersi; basti pensare alle differenze che involge quando concerne la somministrazione (art. 1569), l'affitto (art. 1616), l'appalto (articoli 1660, secondo e terzo comma, 1671, 1674), il contratto di agenzia (art. 1750), il conto corrente (art. 1833), l'assicurazione (articoli 1893, primo comma, 1897, primo comma, 1898, secondo comma, 1899, primo comma, 1918 terzo e quarto comma), la cessione del beni ai creditori (art. 1985), il lavoro (articoli 2118, primo comma, e 2119, primo comma), il contratto d'opera (articoli 2227 e 2237), rispetto ai casi di recesso nel contratto di società (art. 2285, primo e secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 628