Art. 1379 c.c.
Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva