In tema di contratti ad effetti reali l'art. 1376 mantiene il principio secondo il quale il trasferimento si verifica per virtù del solo consenso. L'art. 1125 del codice abrogato accenna al trasferimento del possesso quale atto irrilevante per gli effetti traslativi del dominio; ma poichè la traditio non è stata richiamata come modo d'acquisto nell'art. 922 del nuovo codice, è chiaro, anche in mancanza di apposita disposizione, che essa viene considerata quale semplice atto d'adempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa già trasferita in dominio. Il consenso è un modo di acquisto del diritto anche nel caso che il contratto abbia per oggetto il trasferimento di una determinata massa di cose, omogenee o non omogenee. È allora indifferente che, a determinati scopi, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate (art. 1377). Viceversa, per evidente ostacolo obiettivo, il solo consenso non ha effetto traslativo per le cose determinate soltanto nel genere; nel qual caso l'effetto medesimo non sorge fino a quando le cose da consegnare non sono state individuate (art. 1378). L'art. 1378 dichiara espressamente che l'individuazione di cose determinate solo nel genere è atto bilaterale agli effetti del trasferimento della proprietà, eliminando così il dubbio sollevato da qualche autore, per il quale, ai fini del passaggio dei rischi, la individuazione dovesse essere bilaterale, ma per il passaggio della proprietà bastasse quella unilaterale. L'individuazione deve avvenire ad ogni effetto col concorso dei due contraenti, perchè in rapporto alla cosa essa produce un mutamento nella posizione giuridica dei contraenti stessi. Si è lasciato alla libertà contrattuale delle parti di stabilire le forme e il momento di manifestazione del consenso alla separazione dal genere della cosa dovuta. Il destinatario di questa di regola presta tale consenso al momento della consegna perchè normalmente individuazione e consegna sono atti simultanei; ma può manifestarlo anche prima con misure che attuino la concentrazione dell'obbligazione generica e insieme assicurino la non sostituibilità della cosa separata. Al concorso del creditore nell'atto di individuazione è equiparata la consegna al vettore da parte del debitore, che avviene specialmente nelle vendite da piazza a piazza. Siffatta consegna è atta a realizzare la separazione e a garantire l'impossibilità di sostituzione da parte del debitore speditore; che se questi si vale della facoltà del contrordine (art. 1685), annulla la spedizione e con ciò anche l'avvenuta individuazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 629
Ha effetto soltanto obbligatorio, e quindi limitato ai rapporti tra le parti, il divieto convenzionale di alienare (art. 1379). La validità di questo divieto, dubbia nel diritto romano classico, si è ora affermata, sulla base di una tendenza dottrinale molto diffusa sotto l'impero del codice del 1865 e sulla considerazione che il potere illimitato di disposizione è attributo soltanto naturale ma non essenziale del diritto di proprietà. Del resto, il sistema positivo ha già ammesso la validità del patto di indisponibilità dei propri diritti consentendo di apporre nell'assegno bancario la clausola non trasferibile (art. 43 r. d, 21 dicembre 1933, n. 1736). Si devono ricollegare a questo indirizzo le disposizioni che, nel nuovo codice, attribuiscono efficacia giuridica al patto di inalienabilità ventennale del diritto dell'enfiteuta (art. 965, terzo comma) e ai patti di inalienabilità dell'usufrutto (art. 980, primo comma), di incedibilità del credito (art. 1260, secondo comma), di intrasferibilità delle quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata (art. 2479, primo comma), di incedibilità delle quote o delle azioni di cooperativa (art. 2523, secondo comma); mentre, la nullità del divieto, fatto dal testatore all'erede, di disporre dei beni ereditari (art. 692, ultimo comma), mirando ad evitare i fedecommessi taciti, non potrebbe essere ritenuta in antitesi con la direttiva dell'art. 1379. È parso esorbitante riconoscere al patto una efficacia reale data la difficoltà di organizzare per esso un sistema di pubblicità che potesse attuarsi rispetto ad ogni categoria di beni e di diritti; perciò l'obbligo convenzionale di non alienare si è mantenuto nell'orbita delle semplici obbligazioni personali come, sotto l'impero del codice del 1865, la dottrina che ne aveva ritenuto la validità, aveva opinato di doverlo considerare, in mancanza di una disposizione testuale che ne affermasse l'opponibilità ai terzi. Le alienazioni in urto al divieto sarebbero perciò valide; ma colui che si è obbligato a non alienare risponderà dei danni verso la parte alla quale aveva promesso di non disporre della cosa o del diritto. Era anche eccessivo un illimitato divieto di disporre, che avrebbe praticamente svuotato di contenuto il diritto di proprietà. Perciò si è stabilito che il divieto deve essere ristretto entro convenienti limiti di tempo, e deve rispondere a un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 1379). Data la varietà dei diritti che possono formare oggetto della convenzione di cui si discorre, non era possibile stabilire un termine massimo di durata del divieto, valevole per ogni caso; si è preferito perciò rimettere la valutazione dei limiti, caso per caso, al prudente arbitrio del giudice. Perchè il patto in parola sia valido, l'interesse potrà anche avere carattere morale o affettivo, potrà riguardare la protezione di un diritto proprio od anche di un diritto altrui; ma in ogni caso dovrà apparire suscettibile di tutela.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 630