Art. 1464 c.c.
Impossibilita' parziale
Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva