Art. 1380 c.c.
Conflitto tra piu' diritti personali di godimento
[1]Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
[2]Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e' preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
[3]Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva