Art. 1380 c.c.Conflitto tra piu' diritti personali di godimento

[1]Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

[2]Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e' preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

[3]Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1380 · fonte su Normattiva