Art. 1387 c.c.
Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La disciplina della caparra è stata molto semplificata. Nella configurazione giuridica di ciò che uno dei contraenti dà all'altro al momento della conclusione del contratto vi è una progressione. Ciò che si dà senza speciale qualifica rappresenta adempimento, totale o parziale, sia pure anticipato; ciò che si dà a titolo di caparra, mentre conferma il contratto (per modo che deve essere restituito o computato in caso di adempimento: art. 1385, primo comma), facilita le composizioni in caso di inadempimento: infatti, l'inadempiente, se l'altra parte non insiste per l'esecuzione o non domanda in giudizio la risoluzione, perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta (art. 1385, secondo comma), e questa è certo una composizione spedita. Ma poichè la caparra è di regola confirmatoria, la parte adempiente può fare valere i suoi diritti in via ordinaria (art. 1385, terzo comma); e allora la caparra funziona come garanzia per il recupero dei danni che saranno attribuiti in sede di risoluzione del contratto o, in caso di condanna ad eseguirlo, per la mora verificatasi. Alla caparra le parti, per patto espresso, possono conferire carattere penitenziale (art. 1386). In tal caso la caparra non rappresenta un limite di responsabilità per inadempimento, ma il corrispettivo della facoltà di recesso che una o entrambe le parti si siano riservate; infatti, a causa del recesso il contratto si scioglie legalmente, e non ne è quindi più configurabile un inadempimento. DELLA RAPPRESENTANZA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 633
La disciplina della rappresentanza è stata distaccata dalla sede del mandato perchè la rappresentanza può aderire a rapporti diversi dal mandato: società, locazione di opere, patria potestà, tutela, ecc. Per questa più vasta considerazione del fenomeno, il nuovo codice ha potuto regolare insieme la rappresentanza legale e quella volontaria (art. 1387). La rappresentanza volontaria, come è noto, trova la sua espressione nella procura; essendo gli effetti del negozio rappresentativo destinati a prodursi nella sfera del rappresentato, la manifestazione di costui, che è pure rivolta al conseguimento di tale risultato, non può a meno di rivestirsi dell'identica forma prescritta dalla legge per l'affare principale (articolo 1392). Le forme stabilite convenzionalmente per il contratto da concludere non si sono estese alla procura per non dare, in via di massima, alla volontà delle parti un contenuto esorbitante: le parti vogliono, di regola, ovviare solo al bisogno di dare forma speciale al contratto, e si disinteressano della forma della procura. La procura deve essere esibita al terzo che esige la giustificazione dei poteri; se essa deriva da uno scritto, deve esserne data al terzo copia a firma del procuratore (art. 1293). Del documento di procura il rappresentante è tenuto a fare restituzione, quando i poteri sono cessati (art. 1397).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1387 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 634