Art. 1387 c.c.
Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONE Contratto d'opera professionale - Conferimento di incarico di patrocinio - Essenzialità della procura ad litem - Esclusione - Rilascio della procura ad litem da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - Ammissibilità - Conseguenze sul diritto al compenso - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.
In tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura ad litem, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per facta concludentia; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta.(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando lo scomputo della "quota d'opera" corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale).
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 1703 Codice civileart. 1136 Codice civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1387 · fonte su Normattiva
Precedenti: 660993-01, 652939-01
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Procuratore generale "ad negotia" - Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Persistenza della legittimazione ad processum in capo al rappresentato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).
Riguarda ancheart. 1704 Codice civileart. 1708 Codice civileart. 77 Codice di procedura civile
Precedenti: 644463-01
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Procura - Natura ed effetti - Rapporto sottostante - Sussistenza - Necessità - Riconducibilità al mandato - Distinzione tra procura e mandato - Conseguenze - Azione di annullamento ex art. 1395 c.c. e azione risarcitoria ex art. 1710 c.c. - Concorrenza - Diverso titolo e regime prescrizionale.
In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.
Riguarda ancheart. 1395 Codice civileart. 1442 Codice civileart. 1710 Codice civileart. 2946 Codice civile
Precedenti: 473537-01, 627540-01
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Conferimento del potere di rappresentanza - Requisiti - Riferimento specifico alla singola controversia - Necessità - Esclusione.
Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.
Riguarda ancheart. 8 Mediazione civile e commercialeart. 1704 Codice civile
Precedenti: 653270-01
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Rappresentanza - Conferimento del relativo potere con unico atto per più controversie - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti può, con un'unica procura, conferire a un soggetto il potere di rappresentarla nei procedimenti di mediazione relativi a plurime controversie, atteso che richiedere che la procura sia conferita in relazione a una specifica lite comporterebbe un aggravio, non previsto dalla legge, per l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 8 Mediazione civile e commercialeart. 1704 Codice civile
Precedenti: 653270-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).