Art. 1389 c.c.
Capacita' del rappresentante e del rappresentato
[1]Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
[2]In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva