Il negozio compiuto da chi ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, non si può attribuire alla sfera giuridica del rappresentato: non vi è, in tal caso, la preventiva dichiarazione di volontà del rappresentato diretta all'appropriazione del negozio rappresentativo o, nel caso di eccesso dei poteri, una preventiva dichiarazione di approvazione del contenuto specifico del negozio. L'atto è frutto della sola volontà del rappresentante, e quindi è inefficiente per gli effetti che il terzo si riprometteva di conseguire. Il caso in cui manchi assolutamente il potere non si distingue dall'ipotesi in cui esso è stato esercitato al di là dei limiti per cui lo si era conferito. Anche nel secondo caso manca ogni potere per ciò che esorbita dai limiti prestabiliti. Una distinzione si può fare invece tra mancanza e abuso di poteri, perchè l'abuso è semplicemente una deviazione dal fine che l'atto doveva realizzare; è, cioè, esercizio illegittimo o anormale del potere conferito, che vizia l'atto piuttosto che renderlo giuridicamente inesistente, ma soltanto quando sia conosciuto o sia riconoscibile da parte del terzo. In alcuni casi, se manca il potere o si è ecceduto dai suoi limiti l'ordine giuridico garantisce il terzo ritenendo obbligato specificatamente in proprio colui che ha agito come rappresentante (art. 1890, riguardo all'assicurazione in nome altrui; art. 11 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669 per la cambiale; art. 14 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno bancario); ma allora, più che mutare il soggetto del rapporto, probabilmente la legge pone un principio di responsabilità, che si risolve nell'esecuzione in forma specifica, se pure ad opera di altro soggetto, della prestazione promessa. Questo principio, giustificato da considerazioni particolari a singoli rapporti, non poteva essere generalizzato, e, dovendosi stabilire una sanzione a favore del terzo per la violazione dell'affidamento circa l'esistenza dei poteri, è sembrato più equo imporre al falsus procurator l'obbligo di prestare il c. d. interesse negativo, cioè il danno che il terzo ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (art. 1398). Altra volta, oltre che a proposito della rappresentanza, il codice ha accennato a questo speciale interesse (art. 1338, secondo comma); è opportuno ora chiarire che esso comprende i danni rappresentati dalle spese, dalle perdute occasioni di stringere altro valido contratto, dall'attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili applicazioni, ecc. A tale risarcimento però il terzo può aspirare solo se il dominus rifiuti di ratificare il contratto concluso in suo nome. All'uopo il terzo può invitare l'interessato o i suoi eredi a pronunciarsi sulla ratifica assegnando un termine; il silenzio dell'interessato o degli eredi equivale a rifiuto di apprendere gli effetti del contratto (art. 1399, quarto e quinto comma). Se l'interessato o gli eredi dichiarano di voler profittare dell'atto, la ratifica deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del contratto (art. 1399. primo comma); la ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (art. 1399, secondo comma). DEL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE.