Art. 1399 c.c.
Ratifica
[1]Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
[2]La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
[3]Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
[4]Il terzo contraente puo' invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
[5]La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva