Art. 1406 c.c.
Nozione
Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva