La cessione del contratto è largamente diffusa nella pratica del commercio, e d'altra parte la legge, a proposito della locazione, delle azioni non liberate e del contratto d'impiego ha, per sua parte, riconosciuta la possibilità di far circolare un rapporto nel suo complesso, cioè nel suo insieme di diritti e di obblighi. La dottrina ha contrastato l'unità fondamentale del fenomeno della circolazione del contratto, e ha sostenuto la sola possibilità di una separata trasmissione degli elementi passivi e degli elementi attivi del contratto, mediante gli strumenti giuridici della cessione dei crediti e dell'accollo dei debiti. La pratica, estremamente sensibile, ha invece avvertito l'inscindibilità della trasmissione, alla stessa persona, di tutto il contenuto del rapporto. Ha parlato di vendita di contratto e ha talora rappresentato tale inscindibilità mediante la creazione di titoli di credito (gli stabiliti), il cui possessore non può esigere la prestazione senza corrispondere la controprestazione, per l'obbligo implicitamente assunto con l'acquisto del titolo. Il nuovo codice civile cerca di soddisfare le esigenze di tale pratica, in considerazione del fatto che essa risponde ad una funzione economica importante, qual'è quella di eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 640
Può essere ceduto soltanto un contratto con prestazioni corrispettive (art. 1406), in quanto solo rispetto a questo contratto si può avere il trasferimento di un complesso unitario costituito da diritti ed obblighi della parte cedente; nei contratti unilaterali si può trasmettere solamente la posizione di creditore o quella di debitore. Perchè la cessione del contratto produca liberazione del cedente verso il contraente ceduto, occorre naturalmente il consenso di questo. Peraltro, consentire la cessione importa, salva una diversa volontà (art. 1408, secondo comma), liberazione del proprio contraente. Siffatto consenso liberatorio può essere dato anche in sede di conclusione del contratto, col fatto di autorizzarne preventivamente la circolazione, ed è pure implicitamente dato se il contratto stesso è consacrato in un documento con clausola all'ordine (art. 1407, secondo comma). Nel primo caso la liberazione avviene nel momento in cui la cessione è notificata al contraente ceduto o questi l'ha accettata; nel secondo nel momento e per effetto della sola girata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 641
Effetto della cessione è la sostituzione del cessionario nell'identica posizione del cedente (articoli 1406 e 1407). Il contraente ceduto può così opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto; e solo queste se nell'aderire alla cessione non se ne sia riservate altre derivanti da rapporti diversi col cedente (art. 1409). Se il cedente non viene liberato, il rapporto che egli ha col contraente ceduto diviene sussidiario a quello tra il contraente ceduto e il cessionario; e il primo può rivolgersi al cedente soltanto se il cessionario non abbia adempiuto (articolo 1408, secondo comma), basta la richiesta insoddisfatta, senza che occorra l'escussione del cessionario; ma, per l'interesse che ha il cedente di cautelarsi eventualmente verso il cessionario nel caso che sia costretto a pagare, il contraente ceduto deve dare notizia dell'inadempienza al cedente, entro quindici giorni da quello in cui essa si è verificata. Se non viene data questa notizia, il contraente ceduto, pur conservando l'azione contro il cedente, è obbligato verso di lui al risarcimento del danno (art. 1408, terzo comma). Il cedente, anche in mancanza di una convenzione espressa, è tenuto a garantire l'esistenza è la validità del contratto ceduto, non l'adempimento del contraente ceduto (art. 1410, primo comma); il principio è stato già accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la girata degli stabiliti. Se vi è espressa garanzia dell'adempimento, il cedente assume la posizione di fideiussore (art. 1410, secondo comma), e quindi risponde verso il cessionario in via solidale con il contraente ceduto (art. 1944, primo comma) nei limiti dell'art. 1942, con esclusione perciò della responsabilità per i danni. DEI CONTRATTI A FAVORE DI TERZI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 642